Canone Rai dal 2016 in bolletta: come e quanto si paga
Il canone Rai arriva in bolletta e costa di meno: dal 2016 pagare l'abbonamento Tv è più semplice ed economico
di Redazione / 14.01.2016
Per il Canone Rai 2016 cambia la modalità di pagamento: addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, in rate mensili. La novità doveva essere introdotta gia' lo scorso anno, ma poi si è deciso di rimandare tutto a quest'anno. Niente più bollettini postali nelle case degli italiani per pagare la Rai.
Come stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, in ogni fattura di fornitura di energia elettrica vengono addebitate le rate mensili del canone annuo ordinario di 100 euro. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l'importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate mensili.
Il canone Rai è più vantaggioso: l'importo per il 2016 è stato ridotto a 100 euro, diviso in rate e si comincia a pagare nella bolletta elettrica del mese di luglio. Il vantaggio di pagare in bolletta è che piu' persone pagano, e questo spiega il perchè il canone è stato ridotto alla somma di 100 euro. L'importo del canone è indicato nella fattura con una distinta voce.
Niente più bollettino da pagare entro il 31 gennaio, e niente rischio di dimenticare il versamento e di incappare nelle sanzioni per il ritardato pagamento.
Il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia o per gruppo di persone residenti nella stessa casa. Per tutte le altre abitazioni non è previsto alcun addebito.
Il canone ordinario è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. La detenzione dell'apparecchio si presume nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.
Per non pagare il canone Rai in bolletta bisogna dichiarare di non detenere apparecchi nelle forme previste dalla legge. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in cui è presentata. Dal 1 gennaio 2016 la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. La presunzione può essere superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell'Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio.
Riguardo il limite reddituale per l'esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni: per gli anni dal 2016 al 2018 una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 è destinata all'ampliamento sino ad euro 8.000 annui della soglia reddituale per l'esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Le modalità di fruizione dell'esenzione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.
L'importo del canone annuo non viene integralmente addebitato nella prima fattura elettrica dell'anno. Per i titolari di utenza elettrica domestica residente, in ogni bolletta vengono addebitate la rate mensili scadute. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l'importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate mensili, che si intendono scadute da gennaio ad ottobre. Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avviene nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016.
La presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo NON si applica anche alle utenze elettriche non domestiche. La presunzione si applica solo alle utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha residenza anagrafica (c.d. "utenze domestiche residenti").
Chi ha una seconda casa NON deve pagare un altro canone tv. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Chi vive in un appartamento ammobiliato in cui e' presente un apparecchio non di sua proprietà, al versamento dell'imposta è obbligato l'affittuario, in quanto detentore dell'apparecchio (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246).
Chi ha solo una radio in casa NON deve pagare. Secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, non esistono più canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell'ambito familiare.
ESENZIONI. L'esenzione è prevista solo per Ospedali militari, Case del Soldato e Sale convegno dei Militari delle Forze Armate. La detenzione del televisore all'interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone per i Militari delle Forze Armate Italiane. Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia sono esonerati dall'obbligo di corrispondere il canone tv a condizione che nel Paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici ivi accreditati godano di uguale trattamento. A seguito della risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate n. 2003/79447 del 29 luglio 2003, sono esonerate dal pagamento del canone le imprese che esercitano l'attività' di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisiva. Per regolarizzare la propria posizione la Rai ha provveduto nell'anno 2003 ad inviare agli interessati un questionario da compilare e restituire alla sede Rai di competenza.
Per qualunque dubbio o chiarimento è sempre possibile consultare il sito canone.rai.it.
Per permettere a tutti di conoscere le nuove regole, su tutti i canali della Rai viene inoltre da oggi trasmesso uno spot che illustra le modalità della nuova normativa. La Rai sta inoltre lavorando per attivare nei prossimi giorni un Numero Verde gratuito con cui spiegare ai cittadini tutti i dubbi sul nuovo canone.